22 Novembre 2024 20:07
Covid, Lombardia zona gialla, dati ufficiali comuni provincia di Varese
“I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di Ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri Covid da zona bianca, pertanto da lunedì 3 gennaio 2022 la Lombardia passerà in zona gialla. Non ci sono variazioni sulle misure da rispettare da parte dei cittadini, perché l’utilizzo della mascherina all’aperto è già prevista per tutte le fasce, compresa quella bianca”. Lo comunica il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
L’espansione di Omicron
“L’espansione della variante Omicron – spiega il presidente – ha accelerato la diffusione del virus, che per il momento, soprattutto sui soggetti vaccinati, si sta dimostrando meno aggressiva delle precedenti. L’arma per superare anche questa nuova recrudescenza rimane la vaccinazione”.
Fiducia nell’attenzione dei lombardi e nella campagna vaccinale
“Sono fiducioso – ha proseguito – che se tutti i lombardi continueranno ad aderire alla campagna vaccinale, come sta accadendo in questi giorni, con oltre 110-120.000 somministrazioni quotidiane, sia di terze, seconde e anche prime dosi, riusciremo a contenere la situazione. E, soprattutto, a garantire la tenuta delle strutture ospedaliere”.
Grazie al personale sanitario
“Ringrazio a nome di tutti i lombardi – ha rimarcato il Governatore – il personale sanitario. Che anche in questi giorni di festa continua a lavorare senza sosta, sia sul fronte delle vaccinazioni, dei tamponi che delle cure nei reparti”.
Auguri ai cittadini lombardi
“Auguri a tutti – ha concluso Fontana – di trascorrere questo fine e inizio d’anno con lo stesso senso di responsabilità dimostrato finora, ma anche con un pizzico di ottimismo per il futuro. Perché come ci dicono gli esperti la situazione si è fatta nuovamente un po’ complicata, ma non bisogna farsi prendere dal panico. In quanto, grazie ai vaccini, non è lontanamente paragonabile allo scorso anno. E, ancora una volta, uniti, la supereremo”.
A seguito dell’emanazione del DL 229/2021, il Ministero della Salute ha adottato in data 30 dicembre 2021 una nuova Circolare relativa all’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento legate alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS CoV-2 Omicron.
La Circolare oltre a sottolineare l’importanza della somministrazione della booster per ottenere una maggiore efficacia della vaccinazione conferendo una buona protezione contro la malattia grave da variante Omicron, mette in atto rilevanti modifiche su quarantene ed isolamenti.
Di seguito le principali novità introdotte e le conseguenti ricadute sui provvedimenti di sanità pubblica.
CONTATTI DI CASO
1. Soggetti non vaccinati o che non abbaino completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al termine del quale risulti eseguito un test di norma antigenico per il quale l’interessato dovrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da ATS
2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena dura 5 giorni purché al termine del periodo risulti eseguito un test (di norma antigenico) negativo come descritto nel punto precedente.
3. Soggetti asintomatici rientranti in una delle tre categorie sotto elencate
· Abbiano ricevuto la dose booster
· Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
· Siano guariti da infezione SARS-CoV 2 nei 120 giorni precedenti
In questi soggetti non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. Tali soggetti riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale verranno citate le nuove disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato. In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è previsto l’effettuazione di un test antigenico o molecolare e nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto, dopo 5 giorni
Unicamente la disposizione di cui al punto 3. si applica retroattivamente anche alle persone già sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31.12.2021 (data di entrata in vigore del DL 229/2021).
4. Operatore sanitario: è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo di eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo
CASI
L’isolamento si conclude:
- Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
- Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare
Si evidenzia che ATS sta adeguando i propri sistemi gestionali per il rilascio dei provvedimenti in coerenza con le nuove disposizioni statali. In questa fase di passaggio normativo, si specifica che per i soggetti che avessero ricevuto sino al 31.12.2021 un provvedimento di quarantena/isolamento in accordo con le precedenti previsioni normative, tali provvedimenti devono ritenersi integrati di fatto dalle disposizioni decorrenti dal 31.12.2021 (data di entrata in vigore del DL 229/2021), che prevalgono ove le nuove disposizioni siano sostitutive o in contrasto con le precedenti.