21 Novembre 2024 21:22
Diritto alla disconnessione? il diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile
Alcune prestazioni lavorative (working anywhere, anytime), già di per se non leggere, a causa di molteplici fattori, di fatto appesantiscono gli spazi extralavorativi. La questione è semplice, si tratta di armonizzazione tra la vita privata e la vita professionale, nel senso che ci deve essere un limite invalicabile. Fonte Sindacato Europeo Lavoratori l’art. 19 stabilisce che: “L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”.L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore
nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. La disconnessione è prevista previo accordi, ma se non ci sono?Le esigenze dell’impresa piuttosto che quelle del lavoratore vengono prima di quelle dei lavoratori?
Alcuni esempi chiarificatori e da tenere presente e che si discostano dalla flessibilità propria del lavoro agile.- Barilla – Accordo siglato il 2 marzo 2015. Nell’accordo si precisa che “durante lo svolgimento dello Smart working, nell’ambito del normale orario di lavoro, la persona dovrà rendersi disponibile e contattabile tramite gli strumenti aziendali”.
- Vodafone – Procedura per il lavoro in Smart work del 3 maggio 2016. Si prevede, all’art 3.3, che “il dipendente è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro contrattualmente previsto per il proprio inquadramento e nella sede di appartenenza (…), durante il quale dovrà essere disponibile, tramite telefono cellulare e posta elettronica”.
Altri casi citati da wikilabour
- Monte dei Paschi di Siena – Accordo lavoro agile siglato il 29 maggio 2017. All’art. 4 si sancisce che “nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in “Lavoro agile”, durante il proprio orario di lavoro, il Dipendente dovrà essere regolarmente reperibile (…).”
- Enel – Verbale di accordo del 4 aprile 207. Si prevede che “il lavoro agile rappresenta una mera variazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa” e che “la giornata in smart working è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro e che il dipendente durante l’orario di lavoro è tenuto, tramite gli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, ad essere contattabile dal suo responsabile”.
- Università degli studi dell’Insubria – Decreto del direttore generale n. 289/2017. È l’unico in cui viene sancito un vero è proprio diritto alla disconnessione
- inteso come “diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio e il dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori dell’orario di lavoro” dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 7 del mattino seguente e per le intere giornate di sabato, domenica e durante i festivi.
- Il decreto ha anche introdotto il “Giorno dell’indipendenza dalle e-mail”, previsto per tutto il personale amministrativo quattro volte all’anno che, con l’obiettivo di recuperare “la forza del dialogo e del rispetto reciproco”, fa divieto di inviare e-mail dovendosi invece preferire lo strumento delle riunioni brevi.