22 Novembre 2024 03:18
Malasanità cosentina, lettera alla redazione, da parte dell’avv. Egidio Tucci
” la precedente assoluzione in sede penale, con ampia formula dei medici imputati, e la successiva rivisitazione dell’evento in sede civile, favorevole ai danneggiati.
Da questa e da altre vicende emerge come per la risoluzione delle problematiche organizzative e strutturali della sanità calabrese sia necessaria un’energica e immediata sferzata.
Ingiustificabile che in un presidio ospedaliero non sia funzionante l’emogasanalizzatore, indispensabile per gestire un neonato in situazione critica.
Malasanità cosentina. All’epoca il sistema, a tutt’oggi inefficiente, aveva perfino consentito al semplice pediatra di assolvere il compito spettante al neonatologo
per quanto ulteriori aspetti deficitari affiorano da questo caso, partendo dal tempo impiegato
per decidere se trasportare o meno un neonato presso il presidio ospedaliero di II livello (Crotone), ubicato a soli 50 km vista la mancanza di un’ambulanza
dedicata a fronteggiare difficoltà respiratorie e l’assenza di un anestesista-rianimatore a supporto del paziente durante il tragitto.
Malasanità cosentina. A distanza di anni dall’esito del procedimento penale a carico dei neonatologi, assolti “perchè il fatto non sussiste” dal tribunale cosentino
i genitori di Francesca (nome di fantasia) cambiavano legale, e sebbene delusi quanto privi di speranza, si rivolgevano all’avvocato Egidio Tucci per un parere.
Ritenevano ormai definita la controversia e comunque prescritto il diritto al risarcimento dei danni patiti.
Convinti da terzi che si applicasse la prescrizione quinquennale e che il riesame della colpa medica non fosse proponibile dopo quella sentenza assolutoria, si erano rassegnati a non poter più conseguire giustizia.
L’avvocato Egidio Tucci segnala che non era ancora maturata la prescrizione civile (mancava solo un mese alla scadenza del termine prescrizionale)
in quanto decennale e non quinquennale, trattandosi di responsabilità contrattuale e non aquiliana.
Ipotizzava la possibilità di riaprire il caso in sede civile, non convinto della motivazione assolutoria.
Accerta che dal fascicolo del processo penale erano sparite le schede ecografiche originali, mentre le fotocopie acquisite al loro posto presentavano un artefatto tecnico, in particolare l’apparente interruzione del flusso ombelicale.
Ciò induceva il giudice penale, sulla scorta delle conclusioni tratte dal perito, ad assolvere i neonatologi, ritenendo i danni verificatisi in utero.
In realtà si trattava di una macchia di toner finita sulle fotocopie delle schede ecografiche, presente sul versante dell’onda sistolica.
Solitamente, però, l’interruzione del flusso ombelicale (c.d. invertito o retrogrado) appare in corrispondenza dell’onda diastolica e non di quella sistolica.
Donde l’immediata costituzione in mora dell’A.S.P. di Cosenza, interruttiva della prescrizione, e l’atto di citazione notificato all’A.S.P. di Cosenza e altri cinque convenuti.
Dopo 33 udienze, due c.t.u. che escludevano la colpa medica ma non esaustive per il tribunale civile cosentino
altri due c.t.u. (ricusati), il Giudice Istruttore (Dott. Antonio Giovanni Provazza), vista la complessità medico-legale, optava per un collegio peritale composto da esperti provenienti da Roma (Dottori Albarello, Di Iorio e Dotta).
“I CCTTUU hanno diversamente riconosciuto una responsabilità dei sanitari della struttura di San Giovanni in Fiore
per non avere proceduto a mantenere dei parametri vitali stabili attraverso l’intubazione, ovvero alla ventilazione assistita (anche con il solo pallone) della minore, senza un accesso venoso, oltre a far emergere dei deficit nel modello organizzativo del trasporto neonatale”.
Recita, altresì, la motivazione della sentenza civile (pubblicata da alcuni giorni):
“Appare evidente, che l’ossigenoterapia praticata dai sanitari della struttura del San Giovani in Fiore non sia stata efficace a contrastare lo stress respiratorio insorto alla nascita
tanto che il quadro clinico riscontra un peggioramento delle condizioni di salute.
In tal senso, difatti, alla nascita (ore 11:50) presentava una lieve depressione cardio-respiratoria con un valore dell’Indice di Apgar al I minuto di 5 che, prontamente
è poi risultato nella norma al V minuto (7), tuttavia dopo circa venti minuti (cfr. cartella clinica Bambino Gesù di Roma), le condizioni di … peggiorano con la comparsa di un quadro clinico di insufficienza respiratoria caratterizzato da alitamento delle pinne nasali e rientramenti intercostali
il che conduce a ritenere che il trattamento iniziale, seppur consentiva una breve ripresa delle condizioni cliniche al V minuto (APGARG), non comportava una stabilizzazione dei parametri
ed anzi, un peggioramento graduale degli stessi, il che mostra l’insufficiente e inadeguato supporto che, diversamente, a quel punto richiede una maggiore incisività attraverso una ventilazione assistita, tenuto anche conto dei livelli di saturazione “gravi” (70%)”.
Per il tribunale siffatta malpractice medica genera conseguenze nefaste alla neonata
e segnatamente una paralisi cerebrale infantile (tetraparesi spastica con maggiore prevalenza a destra) da ipossia ischemica post natale, quale danno biologico valutato secondo una percentuale dell’80%.
Consequenziale la condanna dell’A.S.P. cosentina al risarcimento dei danni, liquidati in favore di Francesca e dei familiari nella misura di oltre 1.700.000,00 euro.
Noi non entriamo nel caso specifico e particolare, abbiamo dato spazio all’intervento dell’avvocato per democrazia e trasparenza.