Buoni postali fruttiferi andati in prescrizione: la Corte d’Appello di Milano conferma il risarcimento al consumatore

Una nuova pronuncia favorevole ai risparmiatori arriva da Milano sul tema dei buoni postali fruttiferi andati in prescrizione. La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’orientamento favorevole al consumatore riguardante i buoni postali fruttiferi andati in prescrizione, ovvero il diritto del risparmiatore ad ottenere il risarcimento per il danno patito a causa della mancata informazione dell’emittente.

Al centro della vicenda ci sono i buoni della serie 1C8, emessi il 4 gennaio 2008, diventati negli ultimi anni oggetto di numerosi contenziosi in tutta Italia. Molti risparmiatori si sono visti negare il rimborso di capitale e interessi perché i titoli erano considerati prescritti, senza aver mai ricevuto un’informazione chiara e dimostrabile sulla scadenza effettiva degli stessi.

La Corte d’Appello, nel caso esaminato, ha precisato un passaggio giuridico fondamentale. Per i buoni in questione non si applicava più, in senso stretto, il modello originario del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 fondato sulla consegna del Foglio Informativo Analitico, bensì il regime del decreto ministeriale 6 ottobre 2004, che aveva sostituito tale obbligo con quello di mettere a disposizione il foglio informativo nei locali aperti al pubblico.

E proprio su questo punto si gioca la partita della tutela. La carenza informativa, nel caso concreto, è stata definita come mancata prova dell’effettiva messa a disposizione al cliente delle informazioni essenziali sul prodotto. Non basta dire che il foglio era in ufficio postale. Bisogna provarlo. E se questa prova manca, il consumatore ha diritto al risarcimento.

Cosa ha deciso la Corte d’Appello di Milano

La sentenza della Corte d’Appello di Milano si inserisce in un filone giurisprudenziale che sta lentamente ribaltando l’approccio tradizionale sui buoni postali fruttiferi andati in prescrizione. Fino a qualche anno fa, la prescrizione veniva considerata un dato oggettivo e insuperabile. Dieci anni dall’emissione e il diritto si estingue, senza eccezioni.

Oggi i giudici guardano anche al comportamento dell’emittente. Nel caso dei buoni serie 1C8 emessi il 4 gennaio 2008, la Corte ha chiarito che l’obbligo informativo esisteva, ma con modalità diverse rispetto al passato. Con il decreto del 2004 non era più obbligatorio consegnare fisicamente il Foglio Informativo Analitico al cliente al momento dell’emissione, ma era comunque obbligatorio metterlo a disposizione nei locali aperti al pubblico in modo effettivo e verificabile.

La differenza non è di poco conto. Mettere a disposizione non significa appenderlo in bacheca in modo generico o tenerlo in un cassetto. Significa garantire che il risparmiatore, al momento della sottoscrizione, possa conoscere con chiarezza durata, rendimento, termine di prescrizione e modalità di rimborso. Se Poste Italiane non dimostra di aver adempiuto a questo obbligo, la mancata informazione si traduce in responsabilità.

Nel caso deciso a Milano, Poste non ha fornito prova concreta di aver messo a disposizione le informazioni essenziali. Da qui la conferma del risarcimento del danno in favore del consumatore, che non ha potuto chiedere nei termini il rimborso del capitale più gli interessi maturati proprio perché non correttamente informato.

Perché i buoni postali vanno in prescrizione

I buoni fruttiferi postali sono da sempre considerati un investimento sicuro, adatto alle famiglie. Vengono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane, garantiti dallo Stato. Ma hanno una scadenza e un termine di prescrizione che molti risparmiatori ignorano.

Per legge, i buoni si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza indicata sul titolo. Se entro quel termine il risparmiatore non chiede il rimborso, perde il diritto a ottenere capitale e interessi. Il problema è che la data di scadenza non è sempre chiara per chi ha acquistato il buono molti anni prima, magari quando le regole erano diverse e la documentazione meno trasparente.

Per i buoni della serie 1C8 emessi nel 2008, la scadenza era prevista a 8 anni, quindi nel 2016, con prescrizione nel 2026. Ma quanti risparmiatori ricordavano con precisione queste date nel 2024 o nel 2025? Senza una corretta informazione al momento dell’acquisto, è facile che il titolo finisca dimenticato in un cassetto, ritenendolo ancora valido.

Proprio per questo la giurisprudenza ha iniziato a chiedersi se l’emittente abbia fatto abbastanza per informare. Il principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, unito alla normativa sulla trasparenza dei prodotti finanziari, impone a chi colloca il prodotto di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili.

Il passaggio dal decreto del 2000 al decreto del 2004

Uno degli aspetti più tecnici ma decisivi della sentenza riguarda il cambio di normativa. Con il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 era previsto l’obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico, un documento che conteneva tutte le caratteristiche del buono, compresa la scadenza e il regime di prescrizione.

Con il decreto ministeriale 6 ottobre 2004, questo obbligo è stato sostituito con la messa a disposizione del foglio informativo nei locali aperti al pubblico. Un alleggerimento formale, che però non ha eliminato l’obbligo sostanziale di informare. Anzi, ha spostato l’onere della prova sull’emittente, che deve dimostrare di aver effettivamente reso disponibili le informazioni.

La Corte d’Appello di Milano ha precisato che, per i buoni emessi il 4 gennaio 2008, si applicava questo secondo regime. Quindi non si poteva pretendere la prova della consegna materiale del foglio, ma si doveva pretendere la prova dell’effettiva messa a disposizione. E questa prova, nel caso concreto, è mancata.

Si tratta di un principio importante per migliaia di altri casi simili. Molti risparmiatori hanno buoni della stessa serie o di serie analoghe emesse tra il 2005 e il 2008, per i quali Poste Italiane sostiene di aver adempiuto agli obblighi informativi solo perché il foglio era esposto in ufficio. I giudici milanesi dicono che non basta affermarlo, bisogna provarlo con documenti, registri, testimonianze.

Cosa significa risarcimento per mancata informazione

La Corte non ha detto che i buoni non sono prescritti. Ha detto qualcosa di diverso ma altrettanto rilevante per il consumatore. Ha affermato che, anche se il titolo è formalmente prescritto, il risparmiatore ha diritto al risarcimento del danno patito a causa della mancata informazione.

In pratica, il risultato è che il consumatore, non correttamente informato della scadenza dei buoni in suo possesso, non ha potuto chiedere nei termini il rimborso del capitale più interessi maturati. Per questo motivo la Corte ha confermato che gli spettasse quantomeno il risarcimento per il danno patito.

Il risarcimento corrisponde, di fatto, all’importo che il risparmiatore avrebbe ottenuto se avesse chiesto il rimborso tempestivamente, cioè capitale più interessi maturati fino alla scadenza. Non è un regalo, ma il ristoro di una perdita economica causata da una carenza informativa imputabile all’emittente.

Questa impostazione apre una strada concreta per chi si è visto negare il rimborso allo sportello. Non si tratta di contestare la prescrizione in sé, ma di far valere la responsabilità di chi non ha informato correttamente, chiedendo il risarcimento del danno equivalente al valore del buono.

Cosa fare se hai buoni postali prescritti

Se hai in casa buoni postali fruttiferi, soprattutto della serie 1C8 o di serie emesse tra il 2006 e il 2010, il primo passo è verificare la data di emissione e la scadenza riportata sul titolo. Controlla anche se hai conservato il Foglio Informativo Analitico o qualsiasi documentazione consegnata al momento della sottoscrizione.

Se allo sportello ti viene detto che i buoni sono prescritti, non rassegnarti subito. Chiedi una risposta scritta con l’indicazione precisa della data di prescrizione e delle ragioni del diniego. Conserva il titolo in originale e fai una copia fotografica fronte retro.

Il secondo passo è verificare se ti è stata data prova dell’effettiva messa a disposizione delle informazioni essenziali al momento dell’acquisto. Se non ricordi di aver ricevuto o visionato alcun foglio informativo, e se Poste non è in grado di provarlo, potresti avere i presupposti per chiedere il risarcimento, seguendo l’orientamento confermato dalla Corte d’Appello di Milano.

Per questo il Codacons Lombardia ha messo a disposizione i propri contatti per fornire assistenza ai risparmiatori. Come sottolineato dall’associazione, rimaniamo a disposizione dei risparmiatori in possesso di buoni postali al fine di tutelarli e aiutarli ad ottenere il dovuto. Puoi scrivere per informazioni a info@codaconslombardia.it e consulenze@codaconslombardia.it.

Una sentenza che fa giurisprudenza

La decisione di Milano non è isolata, ma si inserisce in un orientamento sempre più favorevole al consumatore che sta emergendo anche in altri tribunali italiani. Il principio è chiaro. La trasparenza non è un optional, ma un obbligo che grava su chi colloca prodotti finanziari, anche se apparentemente semplici come i buoni postali.

Per anni i buoni sono stati venduti come prodotti semplici e sicuri, senza bisogno di spiegazioni. Oggi i giudici ricordano che anche il prodotto più semplice richiede informazioni chiare su durata e prescrizione. Altrimenti il risparmiatore subisce un danno ingiusto.

Se hai buoni postali andati in prescrizione, quindi, vale la pena approfondire. La sentenza sui buoni postali fruttiferi andati in prescrizione dimostra che esiste una via per ottenere giustizia, non contestando la prescrizione, ma facendo valere il diritto al risarcimento per carenza informativa.

 

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