15 Giugno 2026 20:48
Cassazione, rimeditazione sull’onere della prova nelle revocatorie delle rimesse bancarie.
Cicala-Riccioni & Partners ottiene tre sentenze conformi della Suprema Corte: grava sulla Banca, convenuta nell’azione revocatoria di cui all’art. 67, 2° comma, l. fall., l’onere di allegare e provare che la rimessa ha ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria.

Lo studio legale Cicala-Riccioni & Partners, nella persona del name partner Carlo Cicala (in foto), insieme al partner Nicola Mazzera, ha assistito con successo Elmarc S. p. A. in a.s., società del gruppo Antonio Merloni S.p.a. in A. S., nei giudizi di cassazione promossi avverso le sentenze della Corte di Appello di Ancona che avevano rigettato le azioni revocatorie ex art. 67, secondo comma, l. fall. proposte nei confronti di tre istituti di credito in relazione alle rimesse solutorie effettuate nel periodo sospetto su conti correnti bancari assistiti da conti anticipi.
Con tre ordinanze interlocutorie del 21 ottobre 2025 (Cass. nn. 28008, 28010 e 28011/2025), la Prima Sezione Civile della Suprema Corte rimetteva le cause in pubblica udienza, ravvisando particolare rilevanza nomofilattica nelle due questioni di diritto sollevate dal ricorso dell’Amministrazione Straordinaria: l’inquadramento sistematico dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall. e il possibile superamento della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha accolto i ricorsi e cassato, con rinvio, le sentenze impugnate con tre sentenze conformi [pubblicate il 15 marzo 2026 (n. 5847, n. 5848 e n. 5849], in espressa rimeditazione dell’orientamento inaugurato da Cass. n. 277/2019 e in linea di continuità con il preferibile orientamento di Cass. n. 20834/2010, enunciando il seguente principio di diritto:
“In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria”.
Le pronunce qualificano la disciplina del terzo comma, lett. b), come fatto impeditivo della revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, con conseguente onere della prova della non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria a carico della banca convenuta. La Corte ha mantenuto ferma la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità ex art. 67, secondo comma, l. fall., con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio, potranno essere oggetto di revoca le sole rimesse solutorie, ovvero quelle effettuate su conto corrente scoperto o eccedenti l’affidamento concesso.
Commento dell’avv. Carlo Cicala
Dichiarazione dell’avv. Carlo Cicala: «Le tre sentenze del 15 marzo collocano correttamente l’onere della prova della non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria in capo all’istituto di credito convenuto. È l’esito di un percorso processuale impostato sin dal ricorso introduttivo, che la Cassazione ha ritenuto meritevole di essere affrontato in pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica».
Carlo Cicala assiste i Commissari Straordinari del gruppo Antonio Merloni dalla data di apertura della procedura, avvenuta con d.m. 25 novembre 2008 ai sensi del d.l. n. 347/2003 (cd. legge Marzano).
Lo studio Cicala-Riccioni & Partners
Cicala-Riccioni & Partners (CRP) è una boutique legale italiana specializzata in diritto della crisi d’impresa, ristrutturazione del debito e procedure concorsuali, con sedi a Roma e Milano. CRP è stata premiata da TopLegal Awards 2026 come miglior boutique legale italiana nel settore Restructuring.



