5 Novembre 2024 16:02
Impresa ritardataria fa perdere i benefici del bonus 110, deve risarcire il committente
Se il committente perde il Superbonus per ritardi addebitabili all’impresa edile, deve essere risarcito del danno, calcolato sulla base della differenza con l’aliquota più bassa alla quale si potrà avere accesso.
Se si commissionano dei lavori edilizi ove il Superbonus era contrattualizzato, ma l’impresa ritarda non rispettando i termini contrattuali, ne consegue che il committente perde l’accesso all’incentivo. Il privato committente ha pertanto diritto ad un rimborso.
I TRIBUNALI SI ALLINEANO AD UNA SENTENZA
E’ piuttosto importante, ancorché delimitato al caso di specie, quanto sancito dal Tribunale di Frosinone che, nella sentenza n.1080/2023 del 2 novembre, non solo ha dato ragione al committente ma anche precisato che il risarcimento/rimborso va valutato in base alla differenza tra l’aliquota piena (in questo caso 110% per edificio residenziale) e quella più bassa, in questo caso per il Superbonus al 90%, alla quale il privato potrà accedere dopo la ‘perdita’ del Superbonus originario. Il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto. È evidente l’inadempimento della ditta per non ha realizzato i lavori nei tempi previsti, anzi, per non avere dato nemmeno concreto inizio ai lavori. Di conseguenza, il giudice ha condannato l’impresa edile a restituite l’acconto di 22mila euro più annesse spese e penali.
SUPERBONUS 110 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
Se l’impresa non rispetta il contratto e le tempistiche di consegna abitazione con il fine lavori, la responsabilità è sua. Il contenzioso riguarda la perdita del Superbonus per alcuni lavori di efficientamento energetico su un edificio unifamiliare: le regole normative prevedevano infatti che si potesse beneficiare della maxi-agevolazione al 110% fino al 31 dicembre 2023 ma solamente se, entro il 30 settembre 2022, venivano effettuati almeno il 30% dei lavori (SAL 30%).
Il caso sentenziato dal tribunale di Frosinone – In questo caso il contratto d’appalto tra committente e impresa prevedeva una data di consegna dei lavori che, non solo non venne rispettata, ma neppure iniziati i lavori, con conseguente perdita delle agevolazioni da parte del committente.
Il Tribunale osserva che, ‘saltato’ il Superbonus 110%, resta in piedi la possibilità di prendere il Superbonus al 90%.
Nello specifico, osserva il Tribunale, “occorre evidenziare che, se è vero che la condotta della resistente ha cagionato la decadenza dall’agevolazione prevista dalla legge per i lavori appaltati, considerato il mancato rispetto della scadenza del 30.9.2022 per l’ultimazione del 30% dei lavori, è altresì vero che il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali”.
ESEMPIO DI RIPIEGO NEL SUPERBONUS 90%
Il Superbonus 90% nel 2024 non è per tutti (servono precisi criteri reddituali, in primis un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, ma anche che l’immobile sia destinato ad abitazione principale – DL 176/2022), ma “il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un’eventuale nuova pratica di intervento”.
Ne deriva che, in rigoroso ossequio ai principi riguardanti l’onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno, il danno è da liquidare nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati, quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza.
NE CASO DI REDDITI DIVERSI PER L’ACCESSO AL 90%
Cosa sarebbe successo, invece, se il committente avesse dimostrato di non poter accedere al Superbonus 90%, ad esempio per motivi di reddito? In tal caso è l’impresa di desume che a dover pagare la differenza rispetto l’aliquota. Se fosse ad esempio 50%, pagherà per la differenza.
Chi perde il Superbonus 110% per ritardi imputabili all’impresa edile ha diritto a ricevere il risarcimento del danno, calcolato in base alla differenza rispetto all’aliquota più bassa cui il committente potrà aver accesso.
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