Il lavoro del futuro

Asiago, multato: sanzione ai titolari di un esercizio commerciale di Asiago

affisso in vetrina l’annuncio “Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari” sono stati sanzionati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza

Contestata loro la violazione del Codice delle Pari Opportunità che prevede appunto il divieto di discriminazione all’accesso al lavoro.

E’ quanto comunica l’Inl ( Ispettorato del Lavoro )piegando di aver comminato per questo una multa di circa 7 mila euro.  

La spiegazione secondo l’Ispettorato, caso di Asiago.

 Bruno Giordano -. Non si tratta solo di sanzionare; dare lavoro discriminando in base al genere, all’anagrafe, alle condizioni di vita o alle opinioni offende tutti noi.

Non basta il rigetto di queste pratiche.

Se a distanza di 52 anni dall’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori dobbiamo intervenire per episodi simili, vuol dire che dobbiamo ancora professare la cultura del rispetto, prima ancora del diritto del lavoro”. 

Discriminazioni di vario tipo

 -Un caso di discriminazione diretta in ambito lavorativo si ha per esempio quando un’inserzione di lavoro è rivolta a un solo gruppo di persone (per esempio esclusivamente agli uomini).

discriminazione strutturale: dovute all’assetto organizzativo, ad esempio quando convenzioni, costumi o tradizioni patriarcali, religiose o omofobiche.

discriminazione istituzionale per regole, le prassi e le procedure interne fanno sì che individui o gruppi siano sistematicamente svantaggiati

discriminazioni multiple e multisettoriali:  una persona presenta diverse caratteristiche che la rendono particolarmente esposta ad atti discriminatori.

Tali caratteristiche possono includere il sesso, una disabilità, il colore della pelle o un background migratorio.

Secondo il codice delle Opportunità:

Forme di discriminazione diretta, Forme di discriminazione indiretta, Molestie, Molestie sessuali, Discriminazione come reazione, Discriminazione collettiva

Discriminazione collettiva: articolo 25, comma 2-bis del d.lgs. 198/2006

costituisce discriminazione “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.

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