8 Novembre 2024 13:39
Anomalia tutta ITALIANA – Non è fiscalmente responsabile il notaio che non versa all’AE le somme ricevute dal cliente
Con l’ordinanza n. 26361/2021, pubblicata il 29 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla configurabilità o meno della responsabilità nei confronti del fisco del notaio che avendo ricevuto dalle parti al momento della stipula di un atto di compravendita di un immobile la somma per la registrazione dell’atto non provveda al versamento in favore dell’erario.
IL CASO: Nella vicenda esaminata, l’Agenzia delle Entrate notificava agli acquirenti e ai venditori di un immobile un avviso di liquidazione con il quale richiedeva il pagamento dell’imposta di registro relativa all’atto pubblico di compravendita del predetto immobile. La somma dovuta era stata consegnata dalle parti al Notaio con il rilascio di assegni, che però non aveva provveduto al versamento in favore del fisco.
Contro l’avviso di liquidazione gli acquirenti ed i venditori proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che lo accoglieva, ritenendo che l’unico soggetto che poteva procedere alla registrazione dell’atto era il notaio e, pertanto, doveva essere riconosciuta al versamento eseguito dai ricorrenti nelle sue mani efficacia liberatoria ex art. 1188 c.c.
Di contrario avviso la Commissione Tributaria Provinciale la quale, pronunciandosi sul gravame avverso la sentenza di primo grado proposto dall’Agenzia delle Entrate, la riformava sul rilievo che le parti sostanziali dell’atto restano i soggetti solidalmente obbligati con il notaio al pagamento dell’imposta, anche in caso di registrazione a mezzo procedura telematica. Pertanto, secondo i giudici di appello, per l’omesso versamento il fisco poteva legittimamente rivolgersi alle parti ai quali è riconosciuto il diritto di agire in sede civile con l’azione di rivalsa nei confronti del professionista.
Anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva impugnata dai contribuenti con il ricorso per cassazione i quali ne deducevano l’erroneità per non aver ritenuto il notaio rogante mandatario nell’interesse del fisco, e quindi adiectus solutionis causa per il pagamento dell’imposta di registro, tenuto conto del sistema telematico di registrazione, reso obbligatorio dal 2007, e per non aver riconosciuto efficacia liberatoria per le parti al versamento dell’imposta allo stesso notaio.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione che nel rigettarlo hanno evidenziato che contribuente in senso sostanziale non è il notaio, ma la parte, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d’imposta, benché, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione”
Secondo gli Ermellini, il notaio, non potendo rifiutare di prestare il proprio ufficio, essendo obbligato ad un’attività che può comportare l’esposizione ad una responsabilità fiscale, ha, comunque, la possibilità di trattenere preventivamente le imposte potendo rifiutare il proprio ministero ove non siano anticipate dalle parti le somme dovute in ordine all’atto richiesto.
In assenza di una norma derogatrice, che espressamente sancisca l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti in mani del notaio, hanno concluso, quest’ultimo continua a configurarsi come responsabile d’imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli ex lege per il rafforzamento e la satisfattività della pretesa dell’amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti contraenti, in capo alle quali soltanto l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva.