Telemarketing: sanzione di 500.000 euro a Vodafone Italia S.p.A

Il caso particolare ma concreto seguito dal Codacons

L’episodio, un reclamo presentato da una signora ultraottantenne

La signora  si è vista trasferire l’utenza telefonica da un altro operatore a Vodafone contro la sua volontà.
Telemarketing aggressivo

La difesa di Vodafone:

La società nella fase istruttoria si è difesa affermando che il consumatore aveva sottoscritto il contratto mediante “vocal order”.

Cos’è il “vocal order”?

Per vocal o verbal ordering si intende l’acquisizione del consenso per la conclusione di un contratto attraverso la registrazione della chiamata telefonica

Telemarketing aggressivo. La telefonata comprende l’approvazione a voce delle condizioni contrattuali.

Con tale modalità spesso i contratti vengono attivati con inganno a danno di consumatori ignari o comunque non adeguatamente informati.

Cosa prevede l‘articolo 51 del codice dei consumatori

Al  comma 6 prevede:

Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto;

in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.

Nella sostanza si tratta della prova dell’esistenza di un contratto e dovrebbe essere a supporto di entrambe le parti, consumatore e venditore.

Cosa ci dice il Codacons a tal riguardo:

La registrazione fornita però, rivela tutta la scorrettezza di queste chiamate contenenti messaggi incomprensibili espressi ad una velocità di 200 parole al minuto.

Il telemarketing aggressivo rende incomprensibile e totalmente inutile la fase di cognizione contrattuale ed informativa e questo risulta ancora più grave se si considera che le vittime di questa pratica sono spesso quei soggetti vulnerabili a cui il GDPR riserva una serie di cautele per mitigare la forte asimmetria tra le parti.

Il Presidente dell’Associazione Codacons, l’Avv. Marco Maria Donzelli dichiara che:

“La decisione del Garante pur rappresentando un punto di svolta, in quanto viene posta enfasi sulla scorrettezza delle modalità di conclusione del contratto a distanza in relazione alla particolare vulnerabilità del consumatore, la sanzione comminata non costituisce un valido deterrente, come dimostrato dal fatto che negli ultimi 3 anni Vodafone ha commesso altre violazioni nel settore telemarketing”.

Il Codacons invita chiunque sia caduto nella “trappola” delle telefonate commerciali

a rivolgersi all’Associazione allo 02.29419096 o a [email protected], ricordando altresì che da luglio di quest’anno è possibile iscrivere anche i numeri di telefono mobili al Registro pubblico delle opposizioni.

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