dirigente scolastico: riconoscimento dei benefici di Legge

Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, con Sentenza n. 1600/2022 del 22.09.2022, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione Avvocati di Diritto Scolastico)

Il ricorso ha per   oggetto il riconoscimento dei benefici della Legge 104/1992, per l’immissione nel ruolo di Dirigente Scolastico, con il diritto di scelta della sede.

Il Dirigente Scolastico assegnato come primo incarico presso un Istituto Scolastico della provincia di Reggio Calabria, non aveva ottenuto la sede prescelta all’atto della nomina da parte da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Sicilia.

Dirigente scolastico, cosa dice il Giudice del lavoro reggino

Il Giudice del Lavoro reggino con la Sentenza sopra citata, ha accolto il ricorso del Dirigente, evidenziando dei profili molto interessanti, difatti:

“Ritiene il giudicante che le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall’Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell’istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92”.

La sede di servizio è data dall’istituzione scolastica che si trova nell’ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001.

Né osta a siffatta interpretazione il citato art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001, a mente del quale “«Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.

I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa»).

L’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all’art. 33, c. 5, L.104/92.

L’accoglimento del ricorso

“Accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma l’ordinanza cautelare e dichiara il diritto della ricorrente,

all’esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia

sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione per il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico, in virtù dell’assunzione della ricorrente quale vincitrice del corso-concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con DDG, prot. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017”

Condividi sui social