Scuola

Permessi docenti e ATA per lutto: spettano per coniuge, parenti entro 2° grado, affini di 1° grado.

I giorni di permesso per lutto per il personale scolastico sono 3 per evento, anche non continuativi

ad anno scolastico per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

I 3 giorni di permesso retribuito sono attribuiti al dipendente a seguito di lutto per la scomparsa del coniuge o parte dell’unione civile, di parenti entro il secondo grado

di affini di primo grado e di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Oltre al caso del coniuge, per quanto riguarda il caso del decesso di un parente entro il secondo grado (per il quale non occorre il requisito della convivenza) s’intende:
  • genitori
  • figli naturali, adottati o affiliati (I^ grado)
  • nonni
  • fratelli e sorelle
  • nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II^ grado).
Per il decesso di un affine di primo grado (per il quale non occorre il requisito della convivenza) s’intende invece:
  • suoceri
  • generi e nuore
  • patrigno (o la matrigna) con figliastri.
In tutti i casi in cui il permesso non spetti per lutto, il dipendente può utilizzare:
  • permessi per motivi personali o familiari.
  • permessi brevi orari
  • oppure di altre assenze laddove possibili  tipo ferie, riposi compensativi.

 

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