25 Dicembre 2024 08:54
Nuove Attività Commerciali: i limiti definiti dai Comuni.
Contributo a cura dell’Avv. Fausto Indelicato, Senior Associate di Molinari Studio Legale, a commento della decisione del T.A.R. Venezia, sez. II, sentenza n. 2437 del 15 ottobre scorso.
La sentenza del T.A.R. Venezia, sez. II, n. 2437 del 15 ottobre 2024 interviene su una tematica che spesso vede contrapposte le amministrazioni comunali e le società che intendono avviare nuove medie/grandi strutture di vendita.
Nella decisione in esame il T.A.R. Venezia conferma l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale i Comuni possono limitare l’apertura di nuovi insediamenti commerciali per garantire un ordinato assetto del territorio e la tutela dell’ambiente urbano, evidenziando che la normativa sulla liberalizzazione del mercato di derivazione comunitaria non può, in ogni caso, prevalere sul potere di pianificazione urbanistica.
La vicenda esaminata dal T.A.R.
I proprietari di un’area per la quale era stato chiesto il rilascio di un permesso di costruire per l’apertura di una nuova media struttura di vendita impugnavano il provvedimento con il quale il Comune sospendeva il rilascio del permesso di costruire fino alla realizzazione di un’opera di viabilità destinata a mettere in sicurezza la circolazione stradale nell’area di interesse della nuova attività commerciale.
I ricorrenti ritenevano il provvedimento in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva Bolkestein 2006/123/CE) e nazionale (articolo 31 del decreto legge n. 201/2011) secondo la quale costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.
I poteri dei Comuni nei limiti definiti ai nuovi insediamenti commerciali
Nella materia delle limitazioni introdotte dai Comuni in sede di pianificazione urbanistica, sin dall’entrata in vigore della direttiva Bolkestein, si è creato un nutrito contenzioso amministrativo che ha consentito l’elaborazione dei seguenti principi:
- la disciplina comunitaria in materia di liberalizzazione del mercato contenuta nella direttiva Bolkestein non può essere intesa come espressione di una assoluta prevalenza del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l’attività economica; tale libertà deve infatti confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali;
- è consentito ai Comuni operare scelte di pianificazione al fine di garantire un corretto insediamento delle strutture di vendita con riferimento anche agli aspetti connessi all’ambiente urbano;
- la normativa nazionale consente alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.
In applicazione di questi principi il T.A.R. ha ritenuto legittima la decisione del Comune di sospendere il procedimento autorizzatorio motivata sulla specifica necessità di garantire, nello sviluppo futuro del territorio, una maggiore sicurezza del traffico.
E infatti l’imposizione di questa prescrizione non determina una limitazione della concorrenza o limiti definiti, né vieta nuovi insediamenti commerciali, ma ne posticipa la possibile autorizzazione in un’ottica di buonsenso e di diligenza nell’uso del territorio, che tenga in considerazione anche le esigenze connesse alla necessità di garantire la sicurezza e la sostenibilità della viabilità su cui l’intervento edilizio è destinato ad incidere.
Conclusioni
La normativa comunitaria e nazionale consente ai Comuni di introdurre, in sede di pianificazione generale, limitazioni e prescrizioni per l’apertura di nuovi insediamenti commerciali al fine di perseguire l’interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio ed alla tutela dell’ambiente urbano.
Al contrario non è consentito ai Comuni introdurre restrizioni all’insediamenti di nuove attività commerciali ove questa scelta sia fondata su valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale.
Pertanto, ove le scelte di pianificazione generale abbiano in realtà l’obiettivo di restringere o regolare la concorrenza fra imprese di commercio, le predette previsioni potranno essere contestate dinanzi al T.A.R., al fine di ottenere il relativo annullamento, attraverso un giudizio sulla proporzionalità delle limitazioni urbanistiche rispetto alle effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o dell’ordinato assetto del territorio.
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