11 Marzo 2026 14:49
Massoneria e Sentenze: Il Tribunale di Roma Sospende le Nuove Elezioni del GOI
Il mondo della Massoneria italiana è stato recentemente scosso da una battaglia legale senza precedenti che ha visto protagonista il Grande Oriente d’Italia (GOI) e le sue procedure interne. Con un’ordinanza cautelare depositata il 28 gennaio 2026, il Tribunale Ordinario di Roma ha accolto il ricorso presentato da Leo Taroni e Giuseppe Paino, segnando un punto di svolta cruciale nella gestione democratica delle Obbedienze.
La sentenza
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Al centro della controversia che interessa la Massoneria di Palazzo Giustiniani vi è l’annullamento delle elezioni per il Gran Maestro, deciso dalla Gran Loggia nell’aprile 2025. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione sostenendo che l’organo assembleare avesse travalicato i propri poteri, interferendo in un processo elettorale che appartiene esclusivamente al corpo elettorale dei Fratelli Maestri.
La complessità della Massoneria moderna risiede proprio nel delicato equilibrio tra le tradizioni secolari e il rispetto delle normative civili vigenti. Il giudice Flora Mazzaro, sciogliendo la riserva, ha evidenziato come le delibere impugnate fossero potenzialmente contrarie allo Statuto e al Regolamento interno dell’associazione, disponendo la sospensione immediata della loro efficacia.
Questo caso solleva questioni fondamentali sulla sovranità interna alla Massoneria e sui limiti del potere della Gran Loggia. Se da un lato l’associazione difendeva la necessità di “restituire serenità” alla vita associativa dopo le contestazioni elettorali, dall’altro la magistratura ordinaria ha ricordato che le regole associative vincolano tutti gli organi, compresi quelli apicali, a tutela della volontà degli elettori.
Le Ragioni del Ricorso: Difesa del Suffragio Universale
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I ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Lorenzo Borrè, hanno basato la loro difesa su un punto cardine: l’elezione del Gran Maestro non è un atto della Gran Loggia[span_0](end_span)[span_1](end_span)[span_2](end_span). [span_3](start_span)[span_4](start_span)Secondo l’articolo 30 della Costituzione del GOI, il Gran Maestro deve essere eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione, che sono oltre 18.000[span_3](end_span)[span_4](end_span).
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La tesi sostenuta è che la Gran Loggia, pur essendo la “suprema autorità” legislativa, abbia competenze tassative elencate nell’articolo 28 della Costituzione, tra le quali non figura il potere di annullare o revocare un procedimento elettorale già indetto[span_5](end_span)[span_6](end_span). [span_7](start_span)Secondo i legali di Taroni e Paino, l’annullamento delle elezioni rappresenterebbe quindi un’indebita interferenza nel processo democratico interno[span_7](end_span).
La Difesa del Grande Oriente d’Italia e di Stefano Bisi
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Il Grande Oriente d’Italia, rappresentato dal Gran Maestro uscente Stefano Bisi e difeso dagli avvocati Fabio Federico, Raffaele D’Ottavio e Umberto Limongelli, ha opposto diverse eccezioni[span_8](end_span)[span_9](end_span). [span_10](start_span)La difesa ha sostenuto che la Gran Loggia avesse agito legittimamente per tutelare gli interessi generali della comunione, messi a rischio dalle tensioni emerse durante il procedimento elettorale[span_10](end_span).
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Inoltre, l’associazione resistente aveva eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti, sostenendo che la “Lista Taroni” avesse perso i requisiti di elettorato passivo a causa delle dimissioni di alcuni suoi componenti dall’associazione massonica[span_11](end_span). [span_12](start_span)Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tali impedimenti sopravvenuti possano essere gestiti tramite i poteri sostitutivi previsti dal Regolamento, senza inficiare il diritto all’impugnazione[span_12](end_span).
La Decisione del Tribunale: Perché le Delibere sono state Sospese
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Il giudice ha fondato la sospensione delle delibere sulla ricorrenza dei “gravi motivi” previsti dall’articolo 23 del Codice Civile[span_13](end_span)[span_14](end_span). [span_15](start_span)Il Tribunale ha chiarito che, sebbene le norme sulle associazioni siano scarse, esse vanno integrate con quelle in materia societaria, legittimando all’impugnazione i soci dissenzienti che hanno votato contro le delibere[span_15](end_span).
I punti chiave dell’ordinanza includono:
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- Assenza di poteri decisionali: La Gran Loggia non ha competenza espressa per annullare le elezioni, compito che spetta eventualmente agli organi di giustizia interna (Tribunali Circoscrizionali e Corte Centrale) tramite i ricorsi elettorali[span_16](end_span)[span_17](end_span)[span_18](end_span).
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- Tutela degli elettori: L’annullamento per ragioni di “opportunità” o “certezza” costituirebbe un’interferenza con la volontà espressa dai 18.000 elettori[span_19](end_span)[span_20](end_span).
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- Possibilità di determinare il risultato: Poiché le presunte irregolarità erano relative a singole circoscrizioni e non generalizzate, il risultato elettorale può e deve essere determinato anziché annullato in toto[span_21](end_span).
Le Conseguenze per il Futuro del GOI
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Con questo provvedimento, il Tribunale ha sospeso l’efficacia di tutti i decreti che indicevano nuove elezioni e che convocavano la Gran Loggia per la proclamazione di risultati basati sul nuovo iter[span_22](end_span). In particolare, è stata bloccata l’esecuzione dei decreti n. [span_23](start_span)[span_24](start_span)566/SB, 567/SB e 576/SB, che avrebbero dovuto portare all’insediamento di un nuovo Gran Maestro nel marzo 2026[span_23](end_span)[span_24](end_span).
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L’ordinanza rimanda alla fase di merito ogni ulteriore accertamento approfondito, ma nel frattempo congela la situazione attuale per evitare “gravi conseguenze per la vita dell’associazione”[span_25](end_span). Si tratta di una decisione che riafferma la preminenza delle regole statutarie sulla volontà degli organi dirigenti, garantendo che il percorso iniziatico e associativo della Libera Muratoria resti ancorato ai principi di legalità e democrazia.
Conclusione: La Trasparenza nelle Istituzioni Massoniche
Il caso Taroni contro GOI dimostra che la Massoneria, pur nella sua natura riservata, è soggetta al controllo della legge civile quando si tratta di diritti associativi e procedure elettorali. La trasparenza e il rispetto delle regole interne non sono solo obblighi legali, ma riflettono l’impegno etico che ogni massone assume verso la propria comunità.
Resta ora da vedere come l’associazione gestirà questa fase di sospensione e quali saranno gli esiti della sentenza di merito definitiva. Quel che è certo è che questo passaggio segnerà indelebilmente la storia recente della Libera Muratoria italiana.
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