11 Marzo 2026 11:41
Massoneria: il Tribunale di Roma scuote il Grande Oriente d’Italia sulla vittoria di Taroni
Il panorama della Massoneria italiana vive uno dei momenti più turbolenti della sua storia recente. Al centro della tempesta legale c’è il rinnovo delle cariche di Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (GOI) Palazzo Giustiniani per il quinquennio 2024-2029. Il Tribunale di Roma, nella persona della dott.ssa Flora Mazzaro, è stato chiamato a sciogliere la riserva sul ricorso presentato da Leo Taroni, leader della Lista n. 1 “Noi Insieme”, contro i vertici uscenti e la proclamazione di Antonio Seminario.
La vicenda giudiziaria che coinvolge la principale obbedienza della Massoneria in Italia ruota attorno a un clamoroso ribaltamento dei risultati elettorali operato dalla Commissione Elettorale Nazionale (CEN) e successivamente avallato dalla Corte Centrale interna. Secondo il ricorso di Taroni, assistito dall’avvocato Lorenzo Borrè, la sua lista sarebbe risultata vincitrice con 6493 voti contro i 6459 di Seminario. Tuttavia, l’annullamento di oltre 200 schede per la mancata rimozione del “tagliando antifrode” ha cambiato l’esito della competizione.
Il ricorso ex artt. 23 c.c. e 281 decies c.p.c. mette in discussione la legittimità delle sentenze della giustizia domestica della Massoneria, contestando non solo il merito delle decisioni (le schede annullate), ma anche la validità formale degli organi giudicanti, che sarebbero incorsi in decadenze procedurali. Il caso Taroni-Seminario non è dunque solo una disputa elettorale, ma un profondo conflitto sulla trasparenza e il rispetto delle regole democratiche all’interno del Tempio.
Il talloncino della discordia: la “trappola” antifrode
Il punto focale della controversia nella Massoneria del GOI riguarda l’annullamento di 248 schede elettorali. Queste schede erano state depositate nelle urne senza che venisse rimosso il cosiddetto “tagliando antifrode”. Secondo la CEN e la Corte Centrale, questa omissione violerebbe la segretezza del voto, rendendo la scheda teoricamente riconoscibile.
Tuttavia, la difesa di Leo Taroni ha evidenziato come questa interpretazione sia priva di base normativa. Nei regolamenti interni del GOI, non esiste una clausola specifica che preveda l’annullamento del voto per la presenza del talloncino. Inoltre, è stato fatto notare che:
* La rimozione del talloncino è un dovere dell’ufficio elettorale e non dell’elettore.
* Non vi è alcun registro che associ il numero del talloncino al nominativo dell’elettore, rendendo quindi impossibile l’identificazione del voto.
* Il principio del favor voti imporrebbe la conservazione della validità della scelta espressa dall’associato, anziché la sua cancellazione per un mero errore formale dell’ufficio.
L’illegittimità della Corte Centrale e i termini di decadenza
Un altro pilastro del ricorso riguarda il funzionamento della giustizia interna della Massoneria. Leo Taroni lamenta che la Corte Centrale abbia emesso la sua sentenza del 15 novembre 2024 ben oltre i termini previsti dall’art. 185 bis del Regolamento GOI.
Tale norma stabilisce in modo perentorio che i procedimenti devono concludersi entro tre mesi, pena l’immediata decadenza dei giudici dalla carica. Il superamento di questa “dead line” temporale comporterebbe la nullità assoluta di tutte le attività svolte dai magistrati massonici, inclusa la lettura del dispositivo che ha confermato Seminario alla guida del Grande Oriente. Taroni sostiene che, decaduti i giudici, la sentenza impugnata sia giuridicamente inesistente.
Il caso Albenga e l’annullamento dei voti liguri
Oltre alla questione dei talloncini, la Corte Centrale della Massoneria aveva disposto l’annullamento totale dei voti della sezione elettorale di Albenga, in Liguria. Il motivo? La sezione sarebbe stata chiusa anticipatamente rispetto all’orario ufficiale.
Leo Taroni ha contestato duramente questa decisione, definendola illegittima per diversi motivi:
* Assenza di danno: Gli unici 5 elettori non votanti avevano preventivamente comunicato che non si sarebbero presentati, rendendo la chiusura anticipata una mera ottimizzazione dei tempi senza lesione di diritti.
* Difetto di contestazione: La circostanza non era stata eccepita durante lo scrutinio circoscrizionale, ma era “spuntata” solo successivamente nel ricorso della lista avversaria.
* Sproporzionalità: L’annullamento di tutti i voti di una sezione per un vizio formale che non ha alterato la volontà degli iscritti appare come una manovra per decurtare ulteriori voti alla Lista Taroni (vincitrice in quel seggio).
L’ordinanza del Tribunale Civile: un precedente pesante
In questo scontro interno alla Massoneria, il Tribunale Ordinario di Roma era già intervenuto il 25 ottobre 2024. In quell’occasione, il giudice aveva espresso rilievi molto critici verso l’operato della CEN, definendo illegittimo l’annullamento delle schede con il talloncino antifrode.
Secondo i calcoli del Tribunale civile, ripristinando la validità di quelle schede (in particolare le 137 della Regione Lombardia), Leo Taroni risulterebbe il legittimo Gran Maestro con uno scarto significativo di voti. La Corte Centrale del GOI, tuttavia, ha scelto di disattendere queste indicazioni, procedendo per la propria strada e confermando l’insediamento di Seminario, mossa che ha spinto Taroni a un nuovo ricorso cautelare.
Conseguenze per il Grande Oriente d’Italia
La situazione attuale rischia di paralizzare l’attività del Grande Oriente d’Italia. Se il giudice Flora Mazzaro dovesse accogliere le istanze di Taroni, la proclamazione di Antonio Seminario potrebbe essere sospesa, aprendo scenari inediti:
* Gestione Commissariale: Una possibile reggenza provvisoria in attesa di un nuovo spoglio o di nuove elezioni.
* Crisi di Identità: Uno strappo profondo tra la base elettorale (che ha votato in maggioranza Taroni) e gli organi di vertice che hanno difeso l’insediamento di Seminario.
* Intervento della Magistratura Ordinaria: Un consolidamento del potere di controllo dello Stato sulle associazioni private, inclusa la Massoneria, quando i regolamenti interni vengono violati o applicati in modo arbitrario.
Conclusione: una battaglia di legalità nel Tempio
Il caso “Taroni contro GOI” non è solo una lotta di potere tra due esponenti della fratellanza. Rappresenta la richiesta di una parte consistente della Massoneria di veder applicati i principi di equità e certezza del diritto anche all’interno delle mura di Palazzo Giustiniani. La decisione del Tribunale di Roma segnerà un punto di non ritorno: o si confermerà la sovranità assoluta degli organi interni, oppure verrà ribadito che nessuna associazione, per quanto antica e prestigiosa, può porsi al di sopra della legge dello Stato e del rispetto della volontà dei propri elettori.








