DL infrastrutture, ONLIT

Militari, il TAR blocca la sospensione dello stipendio per i non vaccinati

Un altro colpo al Dragone!

Un altro colpo al governo, da parte di magistrati coraggiosi, che provano a ripristinare la legalità nella nostra Repubblica, la cui Costituzione è stata violata sistematicamente dal governo, sia precedente sia attuale.

“Il TAR Lazio, con un recente decreto, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emessi dal Ministero della Difesa, in capo a 26 militari che non avevano assolto all’obbligo vaccinale, come previsto dall’art. 2 del decreto legge n. 172/2021.

Il ricorso è stato accolto dai giudici amministrativi sulla base di quanto stabilito dall’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, il quale, al comma 1, prevede che “prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie“.

I ricorrenti inoltre sollevano dubbi di legittimità dell’art. 2 decreto legge n. 172/2021 che impone l’obbligo vaccinale al personale della difesa.”

Quindi,

Il TAR sospende l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati e fissa al 16 marzo 2022 la trattazione collegiale in camera di consiglio, ma all’uopo è anche utile ricordare l’analisi del giudice Lina Manuali, Tribunale di Pisa, la quale con una panoramica svolta per pervenire alla decisione nella fattispecie di un procedimento in disamina presso la sua Corte, permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, ad oggi non ci sono più i presupposti per il protrarsi e non al 31 marzo 2022, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.

L’apertura di un compendio o più compendi di DIRITTO, potrebbe ancora salvare l’Italia.

di Ennio Pietrangeli
Member of the Security Committee M.I
Expert Labor Law Expert – Scholar and Legal Researcher

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