Autonomia Differenziata: rilievi di incostituzionalità

Corte Costituzionale: decisione sulla Legge sull’Autonomia Differenziata

Autonomia Differenziata. La Corte Costituzionale ha deciso sulle questioni di costituzionalità della legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024).

Nonostante abbia ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’ Autonomia Differenziata ha dichiarato incostituzionali specifiche disposizioni del testo legislativo.

Autonomia differenziata, le prime reazioni:

“La decisione della Corte costituzionale ha chiarito in maniera inequivocabile che la legge sull’autonomia differenziata nel suo insieme è conforme alla Costituzione.

Su singoli profili della legge attenderemo le motivazioni della sentenza, per valutare gli eventuali correttivi da apportare”. Così il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, commentando la decisione della Corte Costituzionale.

 

Presidente Fontana: “Referendum 22 ottobre 2017: con il 95,2% dei voti favorevoli i lombardi hanno chiesto l’#Autonomia.
In democrazia il popolo è sempre sovrano e non solo quando fa comodo alla sinistra.
Lo scrivo anche su X a scanso di equivoci e con buona pace di chi lo sta abbandonando”.

https://x.com/FontanaPres/status/1857383115171258791

L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che disciplina l’attribuzione di particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie, è stato interpretato nel contesto della forma di Stato italiana.

L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma)”

Autonomia Differenziata, nella Costituzione si parla delle Regioni e su singole materie

Questo riconosce sia il ruolo fondamentale delle regioni, sia la possibilità di ottenere particolari forme di autonomia, rispettando i principi dell‘unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, e dell’equilibrio di bilancio.

Autonomia Differenziata. La Corte ha sottolineato che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo non deve rispondere a un riparto di potere politico, ma deve mirare al bene comune e alla tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione.

Il principio di sussidiarietà regola questa distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, assicurare una maggiore responsabilità politica e rispondere meglio alle attese e ai bisogni dei cittadini.

Autonomia Differenziata e ricorsi per esempio la Puglia:

“Abbiamo salvato l’Unità d’Italia”. Per Emiliano la Consulta ha messo ko l’Autonomia differenziata Il presidente della Puglia

La Corte ha esaminato i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. Sono stati rilevati vari profili di incostituzionalità della legge:

  1. La possibilità che l’intesa tra Stato e regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie. La Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative, giustificate dal principio di sussidiarietà.
  2. Il conferimento di una delega legislativa per determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) senza criteri direttivi idonei, limitando il ruolo del Parlamento.
  3. La previsione che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) determini l’aggiornamento dei LEP.
  4. Il ricorso alla procedura della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) per determinare i LEP con dPCm, fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge.
  5. La possibilità di modificare le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali con decreto interministeriale, premiando regioni inefficienti che non assicurano il compiuto adempimento delle funzioni trasferite.
  6. La facoltatività, anziché la doverosità, per le regioni destinatari della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, indebolendo i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
  7. L’estensione della legge n. 86 del 2024 alle regioni a statuto speciale, che dovrebbero ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali per ottenere maggiore autonomia.

Autonomia differenziata. La Corte ha anche interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:

  1. L’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non è riservata unicamente al Governo.
  2. La legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa ma implica il potere di emendamento delle Camere; l’intesa potrà essere rinegoziata.
  3. La necessità di predeterminare i LEP per alcune materie va intesa nel senso che, se una materia è qualificata come “no-LEP”, i trasferimenti non potranno riguardare funzioni attinenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  4. Le risorse destinate alle funzioni trasferite devono essere individuate tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse per coprire le spese a carico dello Stato.
  5. La clausola di invarianza finanziaria richiede che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, del ciclo economico e del rispetto degli obblighi eurounitari.

Spetta al Parlamento colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento delle questioni sollevate, nel rispetto dei principi costituzionali, per assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.

Strano che Calderoli non abbia tenuto in considerazione tutti gli aspetti che avrebbero potuto dare adito a rilievi, oppure.. conoscendo la sua grande professionalità  dal punto di vista politico e tecnico, più probabile che abbia tenuto alta la “posta” per intervenire in un secondo tempo. Così però sta spazio all’opposizione per la ( mezza) vittoria ad esempio su LEP e sulle risorse investite dallo Stato:

l’Autonomia “deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini” afferma la Corte.

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