22 Novembre 2024 11:41
Eversione, caso Cospito. Mobilitazione in serata alle 20:00 dal presidio della stazione Centrale di Milano in solidarietà con Alfredo Cospito con un corteo ‘non previsto’.
Risultato: un operatore Mediaset ferito da un fumogeno.
Slogan e invettive contro il governo
i manifestanti hanno urlato slogan e lanciato insulti rivolti al ministro della giustizia Carlo Nordio
Cospito non è certo un personaggio in carcere per niente:
Alfredo Cospito è un anarchico italiano classe 1967, accusato di due attentati, è il primo anarchico a finire al 41-bis.
In carcere per cosa?
E’ in carcere già da 10 anni per la gambizzazione, nel 2012, dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi.
Il legale ex ad Ansaldo: “Ha gambizzato mio cliente, ma carcere duro inutile”.
Cospito però non si è mai pentito, cosa dice il suo avvocato a tal proposito:
”Cospito non si è mai ravveduto per quello che ha fatto – spiega -. Ma mi lasci dire che sul pentimento ci sarebbe molto da discutere.
Perché molte possono essere le ragioni per cui uno non si pente, a partire dalla paura.
E poi ci sono molti pentiti bugiardi, finti pentiti. Il pentimento quindi non mi pare una regola da tenere presente”.
Cospito ne ha combinate di tutti i colori, ma non dovrebbe stare al 41 bis. E’ proprio lo strumento che non serve”.
Il punto è esattamente il 41bis, lo strumento che di solito si applica per Mafia.
La disposizione arriva dalla Legge Gozzini:
«In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza
il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.
La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.»
La sua evoluzione dopo le stragi che hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi:
ci riferiamo al 1992, dopo la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, all’articolo si aggiunse un secondo comma.
La norma fu modificata piu’ volte e la disposizione non fu piu’ temporanea grazie al Governo Berlusconi.
La legge 15 luglio 2009, n. 94 ne ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tuttora in vigore:
il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.
Secondo le nuove regole i detenuti possono incontrare senza vetro divisore i parenti di primo grado inferiori a 12 anni di età.
Resta il divieto alla detenzione di libri e giornali, tranne particolari autorizzazioni.
C’è comunque la possibilità di sospendere le normali agevolazioni per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione e altri tipi di reato.
Cosa prevede:
- Isolamento nei confronti degli altri detenuti. Il detenuto è situato in una camera di pernottamento singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere.
- L’ora d’aria è limitata (concessa solamente per alcune tipologie di reato) – rispetto ai detenuti comuni – a due ore al giorno e avviene anch’essa in isolamento.
- Il detenuto è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria il quale, a sua volta, non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.
- Limitazione dei colloqui con i familiari (anch’essi concessi solamente per alcune tipologie di reato) per quantità (massimo uno al mese della durata di un’ora) e per qualità (il contatto fisico è impedito da un vetro divisorio a tutta altezza). Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti.
- Nel caso di colloqui con l’avvocato difensore i colloqui non hanno limitazioni in ordine di numero e durata.
- Visto di controllo della posta in uscita e in entrata.
- Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere tenuti nelle camere di pernottamento (penne, quaderni, bottiglie, ecc.) e anche negli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.
- Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
Normativa prevista per evitare contatti con l’esterno ed evitare di dirigere attività mafiose o terroristiche fuori dal carcere.
E’ il comma 2, introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Il “carcere duro” è applicabile per taluno dei delitti indicati dall’articolo 41-bis è previsto pure per altri delitti gravi: per l’induzione alla prostituzione giovanile, sequestri, e stupri di gruppo.
Questo tanto per precisare che non è un santo Cospito, e che si merita un trattamento duro, ma se sta male va curato come chiunque, è chiaro.
Chi puo’ revocarlo?
Il regime in 41-bis può essere revocato sostanzialmente in due ipotesi:
- Scadenza del termine senza che sia disposta la proroga;
- Su ordine del tribunale di sorveglianza in caso di reclamo al quale dovesse seguire una decisione di illegittimità del provvedimento.
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