Solidarietà ai poliziotti di Opera per l'attacco anarchico

Eversione, caso Cospito. Mobilitazione in serata alle 20:00 dal presidio della stazione Centrale di Milano in solidarietà con Alfredo Cospito con un corteo ‘non previsto’.

Risultato: un operatore Mediaset ferito da un fumogeno.

Slogan e invettive contro il governo

 i manifestanti hanno urlato slogan e lanciato insulti rivolti al ministro della giustizia Carlo Nordio

Cospito non è certo un personaggio in carcere per niente:

Alfredo Cospito è un anarchico italiano  classe 1967, accusato di due attentati, è il primo anarchico a finire al 41-bis.

In carcere per cosa?

E’ in carcere già da 10 anni per la gambizzazione, nel 2012, dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi.

Il legale ex ad Ansaldo: “Ha gambizzato mio cliente, ma carcere duro inutile”.

Cospito però non si è mai pentito, cosa dice il suo avvocato a tal proposito:

”Cospito non si è mai ravveduto per quello che ha fatto – spiega -. Ma mi lasci dire che sul pentimento ci sarebbe molto da discutere.

Perché molte possono essere le ragioni per cui uno non si pente, a partire dalla paura.

E poi ci sono molti pentiti bugiardi, finti pentiti. Il pentimento quindi non mi pare una regola da tenere presente”.

Cospito ne ha combinate di tutti i colori, ma non dovrebbe stare al 41 bis. E’ proprio lo strumento che non serve”.

Il punto è esattamente il 41bis, lo strumento che di solito si applica per Mafia.

La disposizione arriva dalla Legge Gozzini:

«In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza

il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.

La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.»

La sua evoluzione dopo le stragi che hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi:

ci riferiamo al 1992, dopo la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, all’articolo si aggiunse un secondo comma.

La norma fu modificata piu’ volte e la disposizione non fu piu’ temporanea grazie al Governo Berlusconi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94 ne ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tuttora in vigore:

il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.

Secondo le nuove regole i detenuti possono incontrare senza vetro divisore i parenti di primo grado inferiori a 12 anni di età.

Resta il divieto alla detenzione di libri e giornali, tranne particolari autorizzazioni.

C’è comunque la possibilità di sospendere le normali agevolazioni  per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione e altri tipi di reato.

Cosa prevede:

  • Isolamento nei confronti degli altri detenuti. Il detenuto è situato in una camera di pernottamento singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere.
  • L’ora d’aria è limitata (concessa solamente per alcune tipologie di reato) – rispetto ai detenuti comuni – a due ore al giorno e avviene anch’essa in isolamento.
  • Il detenuto è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria il quale, a sua volta, non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.
  • Limitazione dei colloqui con i familiari (anch’essi concessi solamente per alcune tipologie di reato) per quantità (massimo uno al mese della durata di un’ora) e per qualità (il contatto fisico è impedito da un vetro divisorio a tutta altezza). Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti.
  • Nel caso di colloqui con l’avvocato difensore i colloqui non hanno limitazioni in ordine di numero e durata.
  • Visto di controllo della posta in uscita e in entrata.
  • Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere tenuti nelle camere di pernottamento (penne, quaderni, bottiglie, ecc.) e anche negli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.
  • Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.

Normativa prevista per evitare contatti con l’esterno ed evitare di dirigere attività mafiose o terroristiche fuori dal carcere.

E’ il comma 2, introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Il “carcere duro” è applicabile per taluno dei delitti indicati dall’articolo 41-bis è previsto pure per altri delitti gravi: per l’induzione alla prostituzione giovanile, sequestri, e stupri di gruppo.

Questo tanto per precisare che non è un santo Cospito, e che si merita un trattamento duro, ma se sta male va curato come chiunque, è chiaro.

Chi puo’ revocarlo?

Il regime in 41-bis può essere revocato sostanzialmente in due ipotesi:

  • Scadenza del termine senza che sia disposta la proroga;
  • Su ordine del tribunale di sorveglianza in caso di reclamo al quale dovesse seguire una decisione di illegittimità del provvedimento.

 

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