Vicenza: Omicidio Rebellin, mandato di arresto per un tedesco, si tratta di  un Mandato di Arresto Europeo.

Vicenza al centro di un episodio di cronaca che ha scosso molto

Nella nota della Procura, il decesso di Rebellin “è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke”.

Vicenza: Omicidio Rebellin. L’autotrasportatore tedesco è sotto inchiesta:
laconsulenza medico-legale accertava, in seguito all’ esame autoptico” quanto segue:
Il responso: “il decesso del REBELLIN era da ascrivere ad un gravissimo politrauma da schiacciamento e gravissime lesioni viscerali ed emorragiche”.
La stranezza accertata dai tedeschi:

” dopo il rientro del mezzo in Germania e comunque alla data del 3 dicembre 2022, alla motrice non risultava più collegato il rimorchio a colore prevalentemente rosso targa ST RT 1777. “

Vicenza: Omicidio Rebellin, mandato di arresto per un tedesco
Vicenza: Omicidio Rebellin, mandato di arresto per un tedesco

Il rimorchio non era più il medesimo dell’incidente presente al momento del sinistro, bensì altro diverso rimorchio a colore prevalentemente bianco targa STRT2000.

Gli accertamenti svolti spingono ad ulteriori indizi importanti:

” in corrispondenza delle parti plastiche coinvolte nel sinistro stradale – paraurti anteriore, spoiler erano presenti deformazioni compatibili con l’urto delle bicicletta”

e si aggiunge pure deformazioni con l’urto della bicicletta e del corpo dell’autista, ma anche altro:

” il mezzo era stato successivamente all’ incidente lavato mediante detergente concentrato, a forte reazione decapante e ad alta reazione acida”.

Il che induce a pensare che l’autista ha cercato di sviare ed evitare accertamenti a suo carico.

L’urto tremendo poteva dipendere dalla mancanza di visibilità, uno dei punti presi in considerazione in questi casi?

” il conducente del mezzo aveva a disposizione una visibilità diretta e indiretta che consentiva di percepire in maniera adeguata la presenza del ciclista sulla carreggiata

nei momenti antecedenti l’urto e che il mezzo era dotato di una telecamera posta sulla base dello specchio del lato passeggero che sarebbe entrata in funzione automaticamente all’ inserimento dell’ indicatore di direzione freccia sul lato destro.

Ove pertanto il conducente avesse attivato l’ indicatore di direzione avrebbe scorto agevolmente la

presenza del ciclista quando quest’ ultimo si trovava a ridosso del limite di sagoma laterale, garantendo anche prospettiva di visibilità frontale-angolare destra per più di sei metri in avanti. “

Un’analisi minuziosa per evitare eventuali ricorsi, vista anche la delicatezza del caso.

La ricostruzione attenta degli inquirenti, tramite il perito, ha stabilito pure il tempo avuto a disposizione dall’autista: cinque secondi.

“l’utente debole è sempre rimasto davanti alla cabina del trattore stradale, ad una distanza ampiamente sufficiente a poterlo vedere in relazione alla visibilità diretta sull’ ampio vetro parabrezza.”

La morte sarebbe avvenuta in seguito a diverse violazioni del Codice della Strada:

 momenti antecedenti allimpatto con il ciclista, emergendo solidi elementi per poter affermare che egli abbia violato le prescrizioni previste in tema di circolazione stradale:

gli artt. 141 commi 1 e 3 e 154 comma 1 del d. leg.vo n. 285/1992 e che, da tali violazioni, sia derivata casualmente la morte del ciclista….” 

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