Svizzera, settore universitario, il suo funzionamento

Svizzera. IL SETTORE UNIVERSITARIO SVIZZERO

Nel sistema giuridico svizzero non esiste il valore legale dei titoli accademici (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es. medicina).

In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni.

Fanno eccezione i politecnici federali e altre scuole universitarie federali:

(SUP scuole universitarie professionali) direttamente regolate e controllate dal Governo federale , esiste però anche una rilevante presenza di università private .

In Svizzera, all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla legge, giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima dello Stato.

 

Conformemente alle tendenze internazionali, sono state introdotte in Svizzera procedure di  accreditamento   (certificazione di qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata.

A livello nazionale svizzero una Agenzia nazionale di accreditamento, accredita  le università pubbliche e quelle private e/o loro singoli cicli di studio

In poche parole concede loro un marchio di qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o validità legale dei titoli conferiti .

Istituzioni universitarie private, anche se non accreditate, possono quindi rilasciare titoli di studio universitari .

Di conseguenza per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera cosa avviene?

Per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio.

Significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti.

E ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente .

Per l’equivalenza dei titoli in Europa le università si basano sulle norme nazionali e internazionali ( Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa)

I titoli conferiti da istituzioni accademiche private svizzere che valore hanno?

in quanto legalmente rilasciati da una università riconosciuta dall’ordinamento giuridico come appartenente allo spazio universitario svizzero, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002 .

Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo ai sensi dell’ articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’ Europa del 14 Dicembre 1959 ..

Ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine

Ed eventualmente la sua abbreviazione , nella lingua dello Stato membro d’origine .

Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato .
A settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE .

Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Svizzera nella lingua dello Stato di origine .

La V.A.E. Validazione del Sapere Acquisito con l’ Esperienza ) è un dispositivo procedurale normativo avviato in Francia nel 2002 ed adottato anche da ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale che permette a tutti coloro che hanno acquisito esperienza professionale di richiedere il rilascio di un diploma universitario .

 

Questo sistema di convalida dell’apprendimento non formale e informale si basa su una ampia esperienza di pratiche in materia di identificazione e riconoscimento dell’apprendimento pregresso e dell’esperienza professionale ed ha l’obiettivo di dare la possibilità a chi non possiede un titolo di studio , ma vanta esperienze professionali e competenze per ottenere un primo livello di qualifica , di accrescere il proprio livello di istruzione a livello accademico .

 

La VAE permette quindi ad ogni candidato con tre anni di attività di ottenere il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti pregressi per ottenere una qualifica della formazione professionale attraverso il rilascio di un titolo accademico .

 

Tale sistema si fonda sul fondamento giuridico che possano essere sottoposte a validazione qualsiasi tipo di formazione seguita dal candidato , l’esperienza professionale ed anche le conoscenze e competenze acquisite fuori dai sistemi formali di istruzione .

 

La procedura di validazione permette di valutare le conoscenze , i metodi e i saper-fare del candidato in funzione della formazione che desidera seguire .


La normativa che ha introdotto la 
VAE , Legge, integrata con il Codice dell’Educazione e il Codice del Lavoro , rappresenta uno strumento con cui far fronte all’accelerazione delle esigenze del mercato del lavoro segnato dalla mobilità , dall’aumento della disoccupazione e dal bisogno di risorse umane qualificate e di professionalità competente.


La 
VAE eredita i risultati di una lunga fase di sperimentazione e deriva da un provvedimento che è stato al centro di una fase di consultazione tra le parti sociali

 E codifica che vengono prese in considerazione per la convalida l’insieme delle competenze professionali acquisite nell’esercizio di un’attività remunerata non remunerata , o di volontariato , in rapporto diretto con il contenuto del diploma di istruzione o del titolo professionale .


La 
VAE si compone di quattro fasi che strutturano il percorso di convalida dell’apprendimento esperienziale:

 

  1. Il Colloquio Individuale

 

  1. La Procedura di Ammissibilità

 

  1. L’Elaborazione del Dossier

 

  1. La Delibera della Commissione .


Il Colloquio Individuale è un momento importante in quanto viene scelto il percorso di convalida e il tipo di percorso accademico . La scelta comporta una pre-analisi della corrispondenza tra esperienze da validare e competenze afferenti ad un profilo riconosciuto

La Procedura di Ammissibilità prevede per il candidato che voglia far convalidare gli apprendimenti della propria esperienza di possedere le seguenti condizioni :

dimostrare di avere almeno tre anni di attività remunerata , non remunerata o di volontariato ;

che tale esperienza sia coerente , in termini di conoscenze e capacità contenuti nel curriculum del corso di laurea per cui si richiede la convalida .

a decisione di ammissibilità autorizza il candidato a proseguire nella procedura , ma non comporta una garanzia di successo della convalida.

L’ Elaborazione del Dossier comprende la preparazione e la presentazione da parte del candidato di un portfolio – dossier  in cui descrivere e documentare i risultati di apprendimento da convalidare .

In questa fase il candidato può scegliere di essere accompagnato da un consulente accademico , che gli offre un supporto metodologico nella compilazione del dossier ed eventualmente per la preparazione dell’intervista con la giuria .

La struttura di questo documento contiene una descrizione scritta dettagliata delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l’esperienza e la prova dei risultati professionali del richiedente .

Si tratta di conoscenze e competenze professionali in rapporto diretto con il contenuto del diploma .
Oggetto del dossier e dell’intervista sono soprattutto l’analisi e la riflessione che il candidato fa sulla natura e i limiti dei saperi acquisiti .

 A seconda del caso di specie possono variare anche le modalità di valutazione dei requisiti richiesti al candidato , passando dalla semplice validazione dei documenti portati nel dossier, a interviste approfondite , esami o verifiche del comportamento in situazione operativa , reale o simulata .

La Delibera della Commissione è la valutazione di merito del contenuto e della rilevanza del portfolio – dossier effettuata dai componenti del Senato Accademico , che si pronunciano in seguito all’esame del dossier e dopo il colloquio sostenuto con il candidato ;

colloquio che non è obbligatorio , ma frequente .

La giuria deve essere composta da almeno un quarto di rappresentanti  qualificati delle professioni (per metà datori di lavoro, per metà dipendenti) e all’interno deve esserci una rappresentanza equilibrata di uomini e donne .

Non possono farne parte l’accompagnatore (conseiller) né persone che appartengono alla stessa azienda o organismo dove il candidato ha svolto la sua attività.
La Delibera della Commissione  è inappellabile  e può comportare :

la Convalida Totale del Titolo (rilascio del titolo);

la Convalida Parziale (crediti) , per cui il candidato dovrà completare i suoi apprendimenti seguendo le prescrizioni previste dal piano di studi prescelto.

https://in.reuters.com/finance/stocks/officer-profile/EDII.MI/959235

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Antonio Belvisi nuovo laureato Isfoa in scienze giuridiche ed economiche

 

 

 

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