15 Novembre 2024 07:37
Molestie telefoniche, la posizione dell’ADUC
Da luglio è attivo anche per i cellulari il “registro delle opposizioni” (1). Registrazione semplice e si dovrebbe essere inseriti nell’elenco di chi non gradisce le offerte commerciali.
Tutto risolto? In teoria, ché la pratica è diversa.
Tecniche del disturbatore: “buongiorno, sono il gestore ‘pinco pallo’”, ma quasi sempre sono venditori terzi
con numero (quando si riesce ad individuarlo) che non corrisponde a “pinco pallo”, ma aziende o singoli che vendono quel servizio… la responsabilità quindi non è necessariamente del gestore.
Disturbati, occorre individuare il disturbatore e denunciarlo all’Autorità… un calvario all’interno dello specifico web dell’Autorità, che non è quello del “registro”.
Per la denuncia, per esempio, il metodo Usa è immediato, semplice senza dover “saltellare” da un sito web ad una altro (2). Farne tesoro?
Comunque – metodo vecchio o metodo nuovo – da quando il nuovo “registro” è in vigore, le segnalazioni di disturbi per telefoni fissi e cellulari continuano al ritmo precedente.
Vuol dire che è proprio il metodo che non funziona.
In Italia, arriviamo sempre tardi e con leggi farraginose, come se tutti sapessero che esiste il Registro delle Opposizioni.
Registro a cui bisogna iscriversi e a conti fatti, le telefonate ci sono ugualmente.
La strada da imboccare è l’opposto di quanto accade ora per legge.
L’ADUC è chiaro e propone il contrario dell’esistente:
L’UTENTE NON DOVREBBE ISCRIVERSI AL ”REGISTRO” PER NON ESSERE DISTURBATO, MA VICEVERSA: L’UTENTE DOVREBBE REGISTRARSI QUANDO VUOLE RICEVERE LE PROMOZIONI.
Ci rendiamo conto che questo comporterebbe uno “sfacelo lavorativo” nel settore. Ma la legge deve servire agli utenti o ad aziende e lavoratori che campano sulle molestie a terzi?
Come funziona il Registro lo avevamo giàscritto:
La complicazione: perchè e come funziona il Registro che dovrebbe tutelare gli utenti
Vediamo come funziona dal sito del Registro delle Opposizioni che riguarda:
” l’utilizzo dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici per finalità commerciali – numeri di telefono ed eventuali indirizzi postali associati
– è consentito esclusivamente previo verifica da parte dell’operatore di telemarketing delle liste di potenziali contatti presso il Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Gestore del RPO provvede a eliminare da tali liste i riferimenti di coloro che hanno manifestato l’opposizione al trattamento,
ovvero alla ricezione della pubblicità telefonica e cartacea, iscrivendosi al servizio.”