Minacce a Calderoli:

Autonomia differenziata, prevede il rispetto dei principi di unità giuridica.

Il primo passaggio importante che serve togliere ogni dubbio sulla spaccatura del Paese.

Entriamo nel dettaglio , l’autonomia di che tipo?

Autonomia economica, indivisibilità e autonomia semplificazione di cosa?

Autonomia delle procedure, l’accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la
distribuzione delle competenze.

Questo e’ quanto riporta il Schema ddl aut diff sull’autonomia differenziata.

L’autonomia differenziata e’ prevista dalla Costituzione

Prevede i principi di sussidiarietà e differenziazione, definisce i principi generali per l’attribuzione
alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme

e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Sussidiarietà che significa?

Sussidiarietà e’ il  principio secondo il quale, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l’ente superiore non deve intervenire.

Come dire il massimo dell’indipendenza e autonomia con la possibilità che se un ente poniamo la regione, riesce ad attuare un compito, lo porta avanti senza remore.

Il termine arriva dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica, della quale costituisce uno dei fondamenti (generalmente “temperato” da un simmetrico principio di solidarietà).
La sussidiarietà viene enfatizzata in un’enciclica,  Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI:

“è necessario che l’autorità suprema dello stato, rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo

degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta;

e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei solo spettano, perché essa sola può compierle.

Arrivando ai nostri giorni e per non andare oltre con le polemiche di parte si ricorda che ci sono:

”  forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Niente di incostituzionale o di nuovo, se non l’applicazione di quanto previsto, ma ora sancito.

Le risorse saranno decise come?
LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o ambiti di materie indicati con legge.

Le risorse e non solo, ci saranno funzioni e personale per la  attuazione dei LEP.

Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3.

I tempi: “L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni.”

La promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, a chi tocca?

l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni

regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni

fondamentali di cui all’articolo 117,

Lo scopo finale, una volta stabilite risorse e funzioni, e’ responsabilizzare governo e soprattutto regioni ad arrivare a un riequilibrio economico/sociale tra Nord e Sud.

Oggi invece, per tanti servizi, per es. la sanità ci sono spostamenti costosi in tutti i sensi dal Sud al Nord.

 

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